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Politiche educative

LA COMPLESSA EVOLUZIONE DELLA FORMAZIONE PER IL SOSTEGNO

La storia dell’inclusione scolastica delle alunne e degli alunni con disabilità è un lungo percorso, strettamente connesso all’evoluzione della scuola italiana e alla sua missione costituzionale.

Essa trova i riferimenti normativi più significativi negli anni ’70 e affonda le radici nella cultura pedagogica democratica che ha caratterizzato buona parte del secolo scorso.

Figura chiave di questo processo è il docente di sostegno, il cui profilo riflette i cambiamenti culturali e legislativi verso una scuola inclusiva.

I primi modelli formativi: dalla medicina alla pedagogia

I diversi modelli interpretativi della professionalità del docente di sostegno succedutisi nel tempo trovano rispondenza in altrettanti modelli di formazione specializzata.

A metà degli anni Settanta, in sostituzione dei precedenti corsi biennali monovalenti per specifiche minorazioni, vengono introdotti percorsi formativi polivalenti per personale specializzato, caratterizzati da una visione unitaria dell'alunna/o pur nella differenziazione delle difficoltà.  

Da un’impostazione ancora prevalentemente medico-sanitaria (Dm 3 giugno 1977), i percorsi acquisiscono man mano, con il DM 24 aprile 1986, modificato nel 1988, una sempre maggior connotazione pedagogico-didattica nella consapevolezza, coerente con l’affermarsi della cultura dell’integrazione, che proprio le competenze di tale natura caratterizzano e qualificano la professionalità di un docente, di qualunque docente. Un aspetto fondamentale tanto più se si considera che il docente di sostegno non è l’insegnante dell’alunna o dell’alunno con disabilità ma, assegnato alla classe, contitolare, corresponsabile, ha il compito di promuovere il benessere e il successo formativo di tutte e di tutti.

Evoluzione dei corsi di specializzazione negli anni ’90

Un ulteriore avanzamento verso la realizzazione della scuola dell’inclusione è rinvenibile nei Nuovi programmi dei corsi biennali di specializzazione per la formazione di insegnanti di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap del ’95 che, alla luce dell’estensione del diritto all’integrazione scolastica alla secondaria di secondo grado e di un quadro sistemico di riferimento anche inter istituzionale (Legge 104/92), delineano un più articolato ed efficace intervento formativo degli insegnanti destinati ad attività di sostegno, spostando il focus dalle difficoltà dei soggetti con disabilità alla realizzazione di un contesto educativo e di apprendimento capace di rispondere a tutte le differenze attraverso un’azione globale che ne modifichi la struttura e la filosofia di fondo.

Si trattava in ogni caso di corsi di durata biennale con un impegno di 1150/1300 ore complessive affidati a enti o istituti specializzati.

Il passaggio alle università e i nuovi percorsi formativi

Quando, con l’affacciarsi del nuovo secolo, le università italiane assumono la responsabilità esclusiva della formazione degli insegnanti, nuovi percorsi, per complessive 400 ore di attività di cui 100 di tirocinio, vengono istituiti ad integrazione dei corsi di laurea in SFP e delle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS).

Inoltre, facendosi sempre più urgente la necessità di far fronte alla carenza di docenti specializzati, nel 2002, nell’ambito delle SSIS vengono attivati corsi di almeno 800 ore riservati ai docenti già in servizio e, nel 2005 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone l’attivazione dei corsi speciali universitari, di durata annuale, riservati ai docenti abilitati su posto comune in possesso di 360 giorni di servizio.

L’introduzione dei TFA sostegno e la formazione strutturata

Nel 2010 il nuovo regolamento sulla formazione iniziale dei docenti delle scuole di ogni e grado (DM 249/10) disciplina anche le nuove modalità di conseguimento del diploma di specializzazione e dà il via alla stagione dei cosiddetti “TFA sostegno” che diventano il modello di riferimento per i percorsi di specializzazione, segnano il passaggio a una nuova fase formativa per i docenti di sostegno e rappresentano il punto di svolta in risposta all’esigenza di un sistema strutturato e uniforme per la formazione dei docenti di sostegno.

I “nuovi” percorsi, attivati dalle università, prevedono prove selettive in ingresso, in itinere e finali, l’acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, almeno 300 ore di tirocinio, di cui la metà di tirocinio diretto da realizzare in convenzione con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione con la supervisione di un tutor scelto tra i docenti della stessa scuola. Le attività si svolgono rigorosamente in presenza, con obbligo di frequenza.

Dapprima riservati ai docenti abilitati su materia, con il DM 92/2019 la possibilità di accesso al TFA sostegno è aperta anche ai docenti non abilitati in possesso del titolo di studio richiesto e di 24 CFU in materie antropo-psico-pedagogiche; quest’ultimo requisito di accesso viene abolito nel 2024.

Nonostante le criticità connesse per lo più ai costi esorbitanti a carico dei corsisti e alla scarsa rispondenza dei posti autorizzati e attivati in rapporto al fabbisogno reale, che ha prodotto carenza di insegnanti specializzati in alcuni ordini di scuola – in particolare nelle scuole primarie  delle regioni del nord – ed esuberi, o comunque saturazione delle graduatorie, soprattutto per la scuola secondaria di secondo grado, il sistema è arrivato al X ciclo, garantendo, con i dovuti distinguo, la qualità della formazione.

Fragilità attuali: carenza di formazione e riconoscimento titoli esteri

Ma la carenza di programmazione dell’offerta formativa rappresenta oggi il maggior elemento di fragilità del sistema di formazione dei docenti di sostegno, insieme al fenomeno dei titoli di specializzazione conseguiti all’estero, che non offrono le necessarie garanzie di coerenza rispetto alle caratteristiche del sistema scolastico italiano. Da rilevare che sulla questione del riconoscimento di tali titoli “esteri” dalla parte del Ministero dell’istruzione ai fini dell’esercizio della professione nelle scuole del nostro Paese si è aperto un contenzioso diffuso contro l’Amministrazione, responsabile di non concludere le procedure entro i termini di legge o di avere espresso diniego all’istanza.

Entrambi i problemi – carenza di docenti specializzati e riconoscimento dei titoli esteri – sono stati affrontati dal legislatore con il Decreto Legge 71/2024, che istituisce nuovi percorsi formativi affidati a INDIRE o agli atenei autocandidati; essi costituiscono un’alternativa rapida e a costi contenuti ai tradizionali percorsi universitari ordinari (TFA sostegno).

Questi corsi, della durata di quattro mesi ed erogati in modalità online, con evidente vantaggio per le Università telematiche, sono destinati a docenti con esperienza pregressa sul sostegno e a quelli in possesso di titoli di specializzazione conseguiti all’estero.

Si tratta di una misura straordinaria e temporanea che nasce dall’urgente necessità di colmare il fabbisogno di docenti specializzati sul sostegno in alcune aree del Paese e in alcuni ordini di scuola e di "sanare" la posizione dei docenti specializzati all'estero: un provvedimento deflattivo del contenzioso, come è stato definito dalla stessa Amministrazione.

I percorsi formativi destinati ai docenti, a maggior ragione se di sostegno, dovrebbero rispecchiare standard elevati; da più parti è invece stata rilevata un’eccessiva semplificazione rispetto ai percorsi ordinari di specializzazione erogati dalle Università (TFA sostegno), sia per quanto riguarda il numero di crediti da acquisire che la modalità di erogazione delle lezioni e dei laboratori, totalmente on line, e le attività di tirocinio. Queste ultime, infatti, sono previste solo per coloro, in possesso di titolo conseguito all’estero, senza alcun servizio svolto in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse. Per il resto, le attività di tirocinio, diretto e indiretto, si intendono assolte dal servizio già prestato su posto di sostegno, attribuendo alla prestazione lavorativa un valore improprio in termini di formazione.

Implicazioni del DL 71/2024

Lo stesso DL 71/2024, inoltre, attribuisce alle famiglie della facoltà di scegliere, per continuità, il supplente di sostegno dell’alunna/o con disabilità, attraverso la possibilità di conferma, con priorità assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sullo stesso posto assegnato l’anno precedente. Anche in questo caso si tratta di un provvedimento illusorio e pericoloso. Non solo perché vengono violati i principi di trasparenza e oggettività delle procedure di reclutamento, si attribuiscono alle famiglie funzioni improprie di valutazione dell’operato dei docenti, si pone una forte ipoteca sulla libertà di insegnamento, ma soprattutto per il pregiudizio in atto sul diritto delle alunne e degli alunni con disabilità a un’offerta formativa garantita da criteri di professionalità e perchè vengono di fatto reiterate le condizioni di precarietà del sistema.

La logica d’emergenza utilizzata per rispondere a problemi strutturali legittima di fatto un indebolimento della formazione iniziale e offre un comodo alibi per non adottare soluzioni sistemiche, a partire dall’implementazione dei posti nei percorsi di specializzazione universitari (TFA sostegno), da investimenti mirati alla riduzione drastica dei costi a carico dei docenti in formazione, dalla stabilizzazione degli oltre 130 mila posti in deroga che, garantendo agli specializzati prospettive certe di occupazione, gioverebbe all’offerta formativa, alla continuità, alla qualità del lavoro.

L'autore

Manuela Calza